Il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie e para-sanitarie è da sempre un tema delicato, soprattutto per quelle figure professionali che operano al confine tra salute e benessere. Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza sul regime IVA applicabile a quattro categorie specifiche: osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista). I chiarimenti, integrati dalla FAQ dell’11 marzo 2026, hanno un impatto concreto sia sulla fatturazione sia sugli adempimenti verso il Sistema Tessera Sanitaria.
Il quadro normativo di riferimento
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie è disciplinata dall’articolo 10, primo comma, n. 18 del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA). Per applicarla, devono sussistere contemporaneamente due requisiti: uno oggettivo, ovvero che si tratti di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, e uno soggettivo, ossia che le prestazioni siano rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), oppure individuate con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia.
Questa doppia condizione, già ribadita nella Risposta ad interpello n. 215/2020, è conforme alla Direttiva UE 2006/112/CE, che prevede l’esenzione per le prestazioni mediche e paramediche così come definite da ciascuno Stato membro.
Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria
Nonostante la Legge n. 3/2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”) abbia individuato osteopatia e chiropratica tra le professioni sanitarie, il percorso di istituzione non è stato ancora completato. L’Agenzia delle Entrate, supportata dal parere del Ministero della Salute (nota n. 69401 del 4 novembre 2025), ha accertato che mancano ancora gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni per definire ambito di attività, criteri di valutazione dell’esperienza professionale e riconoscimento dei titoli equipollenti.
Per l’osteopata, in particolare, il D.P.R. 131/2021 ha definito la figura professionale e il D.M. 18 luglio 2024 l’ha inserita tra le professioni tecniche della prevenzione, ma questa collocazione non equivale all’inclusione tra le “professioni sanitarie” elencate nel D.M. 29 marzo 2001. Senza il completamento dell’iter — che dovrebbe portare anche all’istituzione dell’albo professionale all’interno della FNOTSRM-PSTRP — lo Stato non è in grado di garantire quel livello qualitativo minimo richiesto dalle norme unionali.
Per il chiropratico la situazione è analoga, se non peggiore: la procedura di istituzione tramite accordi Stato-Regioni non è stata nemmeno avviata.
In sintesi: le prestazioni di osteopati e chiropratici sono soggette ad IVA ordinaria al 22%. La fatturazione avviene tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI).
Chinesiologo: nessuna esenzione IVA
Il chinesiologo si trova in una posizione ancora più netta. Il Ministero della Salute ha chiarito che questa figura non è riconosciuta come professione sanitaria: è definita dall’articolo 41 del D.Lgs. 36/2021 e la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza delle professioni già regolamentate.
Non sussistendo nessuna delle condizioni richieste dall’art. 10, n. 18 del Decreto IVA, le prestazioni del chinesiologo scontano l’IVA ordinaria al 22% e la fatturazione avviene tramite fattura elettronica via SdI.
Massaggiatore capo bagnino (massoterapista): sì all’esenzione IVA
La buona notizia riguarda i massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. L’articolo 99, commi 1 e 2, del R.D. 1265/1934 include espressamente questa figura tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza. Poiché l’art. 10, n. 18 del Decreto IVA rinvia direttamente a tale disposizione, le prestazioni dei massoterapisti possono beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che la qualifica sia attestata da un titolo idoneo.
Attenzione, però: il massoterapista non è un professionista sanitario autonomo, ma un operatore sanitario che deve operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.
Le conseguenze sulla fatturazione e il Sistema Tessera Sanitaria
La Risoluzione chiarisce anche le modalità di fatturazione, che differiscono sensibilmente tra le categorie.
Per il massoterapista, trattandosi di prestazioni sanitarie esenti IVA, opera il divieto di emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni verso persone fisiche (art. 10-bis D.L. 119/2018). Le spese sostenute dai pazienti sono detraibili ai fini IRPEF e i relativi dati dovrebbero essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Tuttavia, la FAQ dell’11 marzo 2026 precisa che l’invio al Sistema TS non è ancora tecnicamente possibile: il Ministero della Salute e la Ragioneria dello Stato stanno ancora valutando l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Nel frattempo, i massoterapisti devono continuare a emettere fatture in modalità analogica o elettronica al di fuori del SdI.
Per osteopati, chiropratici e chinesiologi, non essendo le loro prestazioni qualificabili come sanitarie e non rientrando tra le spese detraibili documentabili tramite Sistema TS, la fatturazione avviene normalmente con fattura elettronica via SdI, con IVA al 22%.
Cosa fare in pratica
Se sei un professionista che rientra in una di queste categorie, verifica subito il tuo regime di fatturazione alla luce dei nuovi chiarimenti. Per osteopati e chiropratici è importante monitorare l’evoluzione dell’iter normativo: qualora il percorso di istituzione venisse completato, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente. Per qualsiasi dubbio, il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.