Nel corso dell’attività professionale, può accadere che un professionista emetta una fattura intestata a una persona fisica, ma il pagamento del corrispettivo venga effettuato da un soggetto terzo, ad esempio una società. In questi casi, si pone un legittimo dubbio: chi deve operare la ritenuta d’acconto? E soprattutto: la ritenuta va applicata anche se il committente formale (intestatario della fattura) non è un sostituto d’imposta?
La regola generale sulla ritenuta d’acconto
L’articolo 25 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che le persone fisiche e giuridiche che corrispondono compensi a lavoratori autonomi nella veste di sostituti d’imposta sono tenute ad operare una ritenuta a titolo d’acconto del 20% sull’imponibile del compenso stesso.
In particolare, la ritenuta deve essere operata da chi paga il compenso, a condizione che sia un sostituto d’imposta.
Il principio dell’effettivo sostituto: chi paga è responsabile
Secondo quanto chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, non rileva esclusivamente l’intestazione della fattura, ma il soggetto che effettivamente sostiene l’onere del pagamento e che ha quindi un obbligo sostitutivo nei confronti del fisco.
La risoluzione n. 29/E del 29 febbraio 2008 chiarisce che, anche se il committente è un soggetto non sostituto, se il pagamento è effettuato da un soggetto sostituto d’imposta (es. una società), quest’ultimo è tenuto ad applicare e versare la ritenuta.
In particolare, nella risoluzione si legge:
“… l’effettuazione del pagamento da parte di un soggetto sostituto d’imposta determina l’obbligo di operare la ritenuta, indipendentemente dall’intestatario della fattura.”
Ulteriori conferme: risposta a interpello n. 362/2021
Ulteriore conferma si trova nella risposta a interpello n. 362/2021, dove l’Agenzia affronta un caso analogo relativo al pagamento effettuato da un soggetto terzo rispetto al committente. L’Agenzia ribadisce che la ritenuta deve essere operata dal soggetto che effettua il pagamento se questi ha la qualifica di sostituto d’imposta.
Le conseguenze operative
Pertanto, se:
- il professionista emette fattura intestata a una persona fisica,
- ma una società (sostituto d’imposta) effettua il pagamento, la società dovrà operare la ritenuta d’acconto e versarla con modello F24 utilizzando il codice tributo 1040.
In questi casi, è opportuno specificare chiaramente nella documentazione contabile e nei bonifici:
- che il pagamento è effettuato per conto del soggetto intestatario della fattura,
- e che la società ha operato la ritenuta prevista ex art. 25 del D.P.R. 600/1973.
Conclusione
Il principio cardine è che la ritenuta va operata dal soggetto che paga, se è un sostituto d’imposta, anche se non è l’intestatario della fattura. Questo principio garantisce la corretta applicazione delle norme tributarie e tutela entrambe le parti (professionista e soggetto pagatore) da possibili contestazioni fiscali.
📚 Riferimenti normativi e di prassi:
- Art. 25 D.P.R. 600/1973
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29/02/2008
- Risposta a interpello n. 362/2021
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