Fatture Ricevute omesse o errate: come sanare l’errore e non incorrere in sanzioni

A partire da oggi, 1° aprile 2025, diventa operativa la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione TD29 per regolarizzare le omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del cedente o prestatore. Questa procedura consente di evitare la sanzione pari al 70% dell’imposta, con un importo minimo di 250 euro.

Tabella dei Contenuti

A partire da oggi, 1° aprile 2025, diventa operativa la possibilità di inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione TD29 per regolarizzare le omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del cedente o prestatore. Questa procedura consente di evitare la sanzione pari al 70% dell’imposta, con un importo minimo di 250 euro.

Cosa prevedono le modifiche

Le modifiche normative, prevedono che il cessionario o committente che non riceve la fattura o la riceve in modo irregolare non debba più emettere un’autofattura (TD20) né versare l’IVA o la differenza dovuta. Al contrario, deve segnalare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data in cui la fattura doveva essere emessa o da quando è stata ricevuta in modo irregolare. Questa segnalazione avviene tramite il nuovo documento TD29, reso disponibile con l’aggiornamento alla versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, in vigore dal 1° aprile 2025.

Come compilare il nuovo documento TD29

Il nuovo documento TD29 non è un’autofattura e, quindi, non può riportare lo stesso soggetto come cedente e cessionario (errore codice 00471). Nei campi del cedente/prestatore devono essere inseriti i dati del fornitore, il quale deve necessariamente essere un operatore italiano: se nel campo IdPaese viene inserito un valore diverso da “IT”, il file sarà scartato con l’errore 00473. Inoltre, è obbligatoria l’indicazione della partita IVA del cedente/prestatore, pena lo scarto della comunicazione per errore 00475.

Regolarizzazione delle fatture omesse con TD29: le nuove regole operative dal 1° aprile 2025

L’adempimento avviene tramite l’invio allo Sdi del documento tipo TD29, che tuttavia non deve essere registrato nei registri IVA. Nonostante ciò, è fortemente consigliata la registrazione contabile del documento al fine di non compromettere la deducibilità del relativo costo in sede fiscale.

Termini per la comunicazione e ravvedimento

Nel caso in cui la fattura immediata sia stata omessa dal cedente/prestatore, il cessionario può trasmettere il TD29 entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per l’emissione, ossia entro 102 giorni dalla data dell’operazione, considerando i 12 giorni ordinariamente concessi per l’emissione del documento. In questo intervallo temporale, non è necessario ricorrere al ravvedimento operoso, poiché la comunicazione si considera effettuata regolarmente.

È importante chiarire che il termine dei 90 giorni non decorre dalla data dell’esigibilità IVA (coincidente con l’effettuazione dell’operazione per le operazioni a esigibilità immediata), bensì:

  • per le fatture irregolari, dalla data della loro effettiva emissione;

  • per le fatture omesse, dalla data entro cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa.

Cosa succede oltre i 102 giorni

Nel caso in cui la comunicazione TD29 venga effettuata oltre il 102° giorno, sarà necessario regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso. Anche in presenza di una constatazione della violazione a carico del cedente/prestatore, il cessionario può comunque procedere autonomamente alla trasmissione tardiva del TD29 con ravvedimento.

Le sanzioni previste, in base alla tempistica della regolarizzazione, sono le seguenti:

  • Entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza originaria: sanzione pari al 7,78% dell’IVA indicata in fattura (cioè 1/9 del 70%), con un minimo di 27,78 euro;

  • Dal 91° giorno e fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione pari all’8,75% (1/8 del 70%), con minimo di 31,25 euro;

  • Oltre tale termine: sanzione aumentata al 10% dell’IVA (1/7 del 70%), con minimo di 35,71 euro.

Per approfondire il tema o ricevere assistenza nella gestione operativa delle comunicazioni TD29 e delle relative regolarizzazioni, il nostro studio è a disposizione per offrire consulenza mirata e aggiornata. Acquista subito una consulenza!

Immagine di KPI Consulting

KPI Consulting

Siamo un team di professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dedicati e appassionati del loro lavoro, impegnati a fornire soluzioni di consulenza per soddisfare le esigenze informative dei nostri clienti. La nostra missione è quella di offrire servizi di alta qualità, attraverso percorsi di formazione continui e al passo con l’evoluzione normativa.